La SGR ha adottato una procedura finalizzata a una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.
La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione Compliance che esamina i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto al cliente le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
I dati e le informazioni concernenti i reclami sono conservate nel registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
Il reclamo deve contenere almeno i seguenti elementi:
- gli estremi identificativi del cliente;
- i dettagli della posizione aperta presso la SGR;
- le motivazioni della richiesta;
- la firma del cliente o di un suo delegato (in questo caso dovrà essere allegata copia della delega).
I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:
- Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., Gruppo Finanziaria Internazionale
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano (TV)
A mezzo di, alternativamente:
- posta ordinaria;
- raccomandata a/r;
- casella di posta elettronica: reclami.sgr@finint.com, all’attenzione dell’Ufficio Compliance (copia della lettera in formato pdf);
- casella PEC: finint.sgr@pec.it (copia della lettera in formato pdf);
- fax al n. +39 0438 694566;
- consegna direttamente a mano.
A partire dal 9 gennaio 2017 il cliente, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Possono adire l'ACF i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e l'accesso è gratuito; in ogni caso resta fermo il diritto dell'investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
L'ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto
entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento.
Di seguito forniamo alcune istruzioni di massima per procedere con il ricorso all’ACF:
- il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiesta;
- è utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi;
- il ricorso può essere presentato direttamente dal Cliente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori;
- il ricordo all’ACF è gratuito;
- la presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF, seguendo le apposite istruzioni operative;
- è prevista la registrazione al sito e, ottenute le credenziali, si può accedere all’area riservata e proporre il ricorso; la procedura guida passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie ed è possibile caricare documenti, alcuni dei quali saranno necessari (documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione).
Per ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può consultare il
sito oppure la “Guida Pratica all’Arbitrato per le Controversie Finanziarie“ messa a disposizione anche in calce alla presente.
Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenuti nei contratti.
L’informativa circa la possibilità per il Cliente di rivolgersi all’ACF verrà fornita dalla SGR nella relativa lettera di risposta al reclamo che il Cliente riceverà a mezzo raccomandata a/r (presso i recapiti in possesso della SGR) o tramite casella PEC.
Di seguito sono messi a disposizione del cliente: